Stefano Santacroce – Funzionario Ministero Commercio Internazionale DG Politica Commerciale
Infatti gli stati aderenti alla WTO hanno individuato una valenza commerciale nel movimento temporaneo di personale qualificato. Questo elemento commerciale fa si che esista una sede ben precisa dove vengono scambiati degli impegni reciproci tra i paesi che partecipano a questi fori internazionali che vengono poi recepiti dai singoli stati. Nell’art. 37 comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 si fa riferimento a questa strana cosa che è il GATS:
Art. 37. Casi particolari di ingresso per lavoro
(….)
Per i lavoratori di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico, il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all’azienda distaccataria, qualificano l’attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell’ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall’Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di durata legata all’effettiva esigenza dell’azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo é possibile l’assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l’azienda distaccataria.
Il GATS (General Agreement on Trade in Services) è l’accordo generale sullo scambio di servizi che viene gestito in seno all’organizzazione mondiale del Commercio che ha sede a Ginevra. Il GATS è uno degli accordi portanti del WTO, insieme all’accordo multilaterale sullo scambio di merci, prodotti agricoli, ecc.
Il commercio dei servizi è uno dei pilastri del WTO, e all’interno di questo accordo generale sullo scambio di servizi a partire dal 1994, anzi per la precisione dal 1° gennaio 1995, è entrato nel contesto multilaterale il discorso del movimento dei lavoratori. Attraverso quella che viene definita la quarta modalità di fornitura del servizio. Le precedenti sono le tre modalità con cui possono essere scambiati internazionalmente dei servizi, ma noi adesso ci concentriamo sulla quarta modalità di fornitura del servizio, cioè quando il paese A che riceve un servizio dal paese B lo riceve attraverso un fornitore in forma fisica, quindi un professionista. Questa persona fisica entra nel paese A, il paese del cliente, e nel paese A avviene lo scambio del servizio. Per esempio un architetto che si reca dall’India all’Italia per fornire un servizio ad una società che ha chiesto tramite un contratto questo servizio.
Fin dall’ingresso di questa tematica nei contesti multilaterali il principale obiettivo soprattutto dei paesi avanzati, che temevano l’invasione di personale dai paesi in via di sviluppo, è stato quello di definire quali categorie di movimenti potevano essere coperti da questo accordo. Il discorso è lungo e forse non è questa la sede, però cercherò brevemente di farvi comprendere il significato di impegno. Sono impegni vincolanti a livello internazionale. Se non vengono rispettati esiste un sistema di risoluzione delle controversie, un “dispute settlement”, all’interno di questo accordo. Tramite questo sistema si sanziona il paese che non rispetta l’impegno concordato all’interno del round negoziale, per costringerlo a modificare la propria legislazione per renderla in linea con l’impegno assunto.
Questo non avviene automaticamente, ci deve essere prima uno stato che presenta una lamentela al WTO, la lamentela viene analizzata da un Panel – un Collegio giudicante composto da tre esperti indipendenti, che viene nominato dall’Organo per la risoluzione delle dispute al fine di esaminare la controversia ed emettere un “verdetto”. Se il “verdetto” è a favore dello stato che ha presentato il ricorso al WTO lo stato sanzionato dovrà adeguare la propria legislazione.
Quali categorie generalmente sono state incluse in questi accordi internazionali?
Innanzitutto dobbiamo dire che l’Unione Europea fa un po’ da capofila, leader per quanto riguarda queste modalità. Un po’ perché ha degli interessi oggettivi, avendo molte multinazionali, imprese straniere presenti sui mercati internazionali, un po’ per arginare il tentativo di alcuni grandi paesi in via di sviluppo che vorrebbero utilizzare questo canale multilaterale di impegni, per allargare le categorie fino a far entrare personale non altamente qualificato, p.es. infermieri, ballerine, modelle, di tutto e di più.
Lo schema e le definizioni che andrò a presentare non sono quelle che attualmente vincolano l’Italia in sede WTO, ma quelle contenute nell’ultima offerta riveduta che l’Unione Europea ha presentato nel giugno 2006 nel contesto del Round di Doha prima della sospensione di tutti i negoziati del WTO, a seguito della nota impasse sul tema agricolo. Queste categorie, così come definite, pur non discostandosi dagli attuali impegni dell’Italia nel contesto internazionale, rappresentano lo schema cui l’Italia dovrà adeguarsi, se necessario, nell’eventualità di una conclusione del Doha Round.
Tuttavia, occorre considerare che tale base (model schedule) viene ripresa dalla Commissione europea nei vari negoziati bilaterali tuttora in corso (Euromed, Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo) e prossimi ad essere lanciati (India, Corea, Paesi ASEAN) che includono anche una parte servizi. Ma questo lo vedremo dopo.
La prima categoria fondamentale è quella dei distacchi intra-societari di cui Papperini parlava precedentemente. Innanzitutto queste persone distaccate dovranno essere occupate almeno da un anno nell’impresa distaccante (requisito di pre-occupazione). La legislazione italiana, anche al seguito di un intervento del mio Ministero, ha portato questo limite a sei mesi e non necessariamente nella stessa impresa distaccante purché nello stesso settore, mentre l’impegno a livello internazionale è rimasto ancora di un anno. L’importante è non essere più restrittivi di quanto prevede l’impegno.
Vengono definite tre tipologie di persone che possono muoversi come distaccati. I manager, gli specialisti e i tirocinanti laureati. Il periodo di soggiorno è limitato a un massimo di tre anni nel caso dei manager e degli specialisti e a un massimo di 12 mesi nel caso dei tirocinanti laureati.
Vediamo come nel WTO, cioè in questo consesso multilaterale, i paesi si mettono d’accordo per definire queste categorie. Non è un lavoro semplicissimo. I manager, ad esempio, sono persone che dirigono in prima persona lo stabilimento, quindi l’azienda dove sono, l’unità operativa, e ricevono generalmente una supervisione, una direzione principalmente dal Consiglio d’Amministrazione. Quindi non sono persone che sono parte del Consiglio d’Amministrazione dell’azienda, sono comunque dipendenti dell’azienda.
Gli specialisti sono delle persone che, sempre all’interno di una persona giuridica, di una azienda, possiedono delle conoscenze non comuni che sono essenziali per tutti in quell’unità operativa, per quanto riguarda sempre la ricerca, la gestione del management, ecc
Qual è la difficoltà del nostro Ministero? È che quando a livello nazionale si pone mani a un regolamento di attuazione della legge sull’immigrazione o addirittura si tenta di riformare la legge sull’immigrazione noi dovremmo essere tutte le volte chiamati per fare in modo che qualsiasi modifica sia all’interno di queste grandi categorie, e che il nostro paese non peggiori le loro condizioni di accesso.
L’ultima categoria è quella dei tirocinanti laureati. Per fare in modo che il nostro paese fosse compatibile con l’offerta che l’Unione Europea era pronta a portare nel WTO abbiamo modificato anche leggermente l’articolo 27 lettera f) per ottenere margini di flessibilità.
Sulla prima schermata che ho fatto vedere c’è scritto che l’accordo GATS era quello ratificato con legge 747 del 1994 come se l’accordo GATS fosse scolpito nella pietra. No, l’accordo GATS è qualcosa che è in continuo movimento, esistono dei round negoziali che hanno l’obiettivo di migliorare continuamente gli impegni assunti all’interno di questo accordo internazionale. Quindi diversamente da quello che poteva pensare il legislatore nazionale nel predisporre la legge sull’immigrazione, gli impegni del 1994 del GATS potrebbero essere modificati da queste nuove evoluzioni. Ecco perché all’interno dei tirocinanti all’art. 27 lettera lettera f) abbiamo fatto in modo che potesse essere più o meno in linea con quanto prevede per queste figure. Ovviamente l’azienda che riceve il tirocinante deve presentare ad un autorità locale un programma di formazione entro cui prevedere il trasferimento della persona dall’estero. Sarebbe interessante sapere dalle aziende quale interesse ha avuto per loro questa innovazione che è stata introdotta dalla UE nell’offerta GATS.
Poi c’è la categoria dei permessi per affari che si distingue in due categorie, però nella nostra legislazione non c’è questa distinzione.
Oltre alla novità introdotta coi tirocinanti ci sono altre due novità in questa nuova offerta migliorativa che l’UE è disposta ad introdurre.
La prima riguarda i fornitori di servizi di contratto, quindi usciamo dalla figura del distacco intra-societario. Non è più la società di partenza appartenente allo stesso gruppo entro cui si muove la persona, ma c’è una società esterna che ha ricevuto un contratto da parte del cliente, Per esempio una società indiana che fornisce servizi informatici che riceve un contratto per la fornitura di un servizio. Tale società invia un informatico indiano che è occupato dalla società che ha stipulato il contratto e lo invia per fornire il servizio nel paese che ha richiesto questo servizio. Il contratto dovrebbe essere un contratto in buona fede, dovrebbe avere un minimo di pubblicità, per esempio essere pubblicato su un giornale economico nazionale, è una forma di tutela per evitare contratti finti. Questa persona che viene a lavorare come informatico deve essere occupata già da qualche tempo, limitazione che invece non esiste nella legislazione nazionale nell’ambito della lettera 27 lettera i. Deve avere una qualifica professionale riconosciuta per il servizio regolamentato che viene a svolgere ed almeno tre anni di esperienza professionale.
Quel box come dicevo prima è molto grande, nel senso che siccome era una delle prime volte che l’UE si prestava a concedere questi impegni ha fatto si di creare un gran numero di barriere. Adesso il riflesso nazionale non è così stringente. Possono stare 6 mesi, cioè sei mesi da spalmare in 12 mesi oppure di meno se il contratto ha durata inferiore anche se qui la legislazione nazionale mi sembra che sia più ampia, 24 mesi, anche di più se il contratto viene rinnovato.
L’ultima categoria è speculare a quello che avevo detto prima, solo che non c’è una società nel paese di partenza ma c’è un professionista indipendente che riceve anche in questo caso un contratto per la fornitura del servizio da una persona, da un cliente residente nell’Unione Europea. Anche in questo caso il contratto deve essere in buona fede. L’esperienza professionale che è stata dimostrata all’ufficio visti dell’Ambasciata di partenza è di almeno sei anni e questo impegno dovrà essere soggetto a dei tetti numerici. A livello UE dovremo definire un massimo di ingressi, da ripartire poi tra gli Stati membri in base a criteri quali la popolazione o gli occupati. La gestione del tetto numerico (a differenza della quota flussi non contiene un test di necessità economica) dovrà avvenire sulla base del primo arrivato prima servito, ma a Bruxelles non abbiamo ancora raggiunto un accordo su questo punto.
Io ho chiesto su questo punto al Ministero del Lavoro e al Ministero degli Esteri che venisse rimosso il tetto numerico. Ho proposto di creare una lettera i bis) per i professionisti indipendenti. Essendoci la lettera i ), relativa a personale occupato presso una società che riceve il contratto per la fornitura di un servizio, non dovrebbe essere complesso prevedere una procedura per i professionisti indipendenti, in linea con il negoziato che stiamo negoziando per i lavoratori autonomi.
Qui ovviamente è fatto salvo tutto quello che riguarda il background, cioè una volta in Italia, per svolgere un servizio di architettura devi essere un architetto riconosciuto. Esistono delle procedure molto complesse, ma non solo in Italia. Io ho chiesto il numero degli extracomunitari iscritti agli albi professionali, ad esempio per gli architetti, parliamo di cifre ridicole, poco più di 10, pochissimi.
Ci tenevo a venire a questo incontro anche per presentare l’attività del mio ufficio in relazione all’accordo GATS. Non solo nel contesto dei negoziati multilaterali in sede WTO, ma anche per parlarvi della nuova generazione di accordi bilaterali che l’Unione Europea è pronta a lanciare nei confronti di importanti partner commerciali. Perché, nonostante la sospensione dei negoziati WTO, l’Unione Europea è pronta a maturare una nuova generazione di accordi bilaterali, negoziati bilaterali dell’UE nei confronti di altri paesi, paesi che hanno per adesso manifestato la volontà di avviare accordi bilaterali.
Come indicato nelle Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea del 13 novembre 2006 sulla Comunicazione della Commissione “Global Europe: Competing in the World”, la Comunità è pronta ad inaugurare una nuova generazione di Accordi di Libero Scambio (Free Trade Agreements – FTAs), compatibili con le regole WTO, per migliorare le relazioni commerciali con alcune aeree economiche emergenti.
Le Raccomandazioni per autorizzare la Commissione ad aprire i negoziati per nuovi FTAs con i Paesi ASEAN , India e Sud Corea, tuttora in discussione presso i competenti gruppi comunitari, rispondono all’invito del Consiglio e si basano su criteri di selezione principalmente di carattere economico, quali le potenzialità offerte da quei mercati, l’attuale livello di protezione avverso agli interessi comunitari, l’esistenza di negoziati in corso, o già conclusi, con i nostri principali concorrenti.
Parallelamente, gli stretti legami politici ed economici con alcuni Paesi dell’America Latina hanno indotto la Commissione a proporre altre due Raccomandazioni per l’avvio di negoziati finalizzati al raggiungimento di un Accordo di Associazione, che includa anche un FTA, con i Paesi della Comunità Andina e dell’America Centrale.
Per quanto riguarda i contenuti, i nuovi FTA incentrati sulla competitività dovrebbero essere generali e ambiziosi in termini di campo di applicazione, ed essere finalizzati al più alto grado possibile di liberalizzazione degli scambi compresa un’estesa liberalizzazione dei servizi e degli investimenti.
Un aspetto importante riguarda la nuova collocazione del capitolo “Movimento temporaneo di personale”, che non sarà più una semplice modalità di fornitura del servizio, quindi all’interno dello schema GATS, ma varrà orizzontalmente, per tutti i settori coperti dall’accordo, non solo le società di servizi, ma anche il settore manifatturiero e le altre industrie.
Non sarà facile. Questi paesi, specie l’India, hanno tra le loro principali richieste maggiori impegni per il movimento temporaneo dei lavoratori, qualificati ovviamente. Per esempio nel settore medico-sanitario, nel settore informatico, nel settore dei servizi agrari questi paesi sono fortemente ‘demandeur’ – richiedono personale.
Quindi immagino che nei prossimi mesi i paesi dell’UE e quindi l’Italia saranno coinvolti in una discussione molto attenta su come poter far entrare quelle categorie e magari ad estenderle ad altri settori per raggiungere un accordo commerciale con questi paesi. Questo sarà un po’ il Leitmotiv della politica commerciale del prossimo anno.
L’India sarà l’obiettivo politico di quest’anno. Il ministro Bonino si recherà in India a metà febbraio e quindi penso che tutti quei temi, tutte quelle categorie saranno terreno di scontro-confronto con questi paesi.
L’idea di un comitato italiano per l’immigrazione altamente qualificata è secondo me un’ottima idea. Ovviamente è necessario trovare una forma giusta di coinvolgimento delle istituzioni.